Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

3 . Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11 comma quattro, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

4 . Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

5 . In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dalla autorità giudiziaria competente.

6 . Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Art. 22. (art. 12 cod. Str.) (organi preposti)

1 . Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 comma uno, del codice, provvede il ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza - servizio polizia stradale.

2 . Sono organi diretti del ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma uno, i compartimenti della polizia stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale nonché i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del ministro dell'interno.

3 . I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi uno e due, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.

Art. 23. (art. 12 cod. Str.) (esame di qualificazione)

1 . Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma tre, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma uno, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma tre, lett. B), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

2 . Le amministrazioni di cui al comma uno stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma uno, lett. A) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria b ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

3 . L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

4 . Al personale di cui al comma uno è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5 . Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma quattro è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.

Art. 24. (art. 12 cod. Str.) (segnale distintivo e norme d'uso)

1 . Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma cinque, del codice, deve essere conforme al modello stabilito nella figura i.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

A) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;

B) al centro del disco lo stemma della repubblica italiana di colore nero;

C) indicazione della amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. Nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;

D) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2 . Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma uno.

Art. 25. (art. 12 cod. Str.) (intimazione dell'alt)

1 . Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'alt a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

2 . Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'alt, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso. L'intimazione dell'alt ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo indicato nell'articolo 24. Titolo ii costruzione e tutela delle strade Capo i Paragrafo 1. Fasce di rispetto (artt. 16-18 codice della strada)

Art. 26. (art. 16 cod. Str.) (fasce di rispetto fuori dai centri abitati)

1 . La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2 . Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:

A) 60 m per strade di tipo a;

B) 40 m per strade di tipo b;

C) 30 m per strade di tipo c;

D) 20 m per strade di tipo f.

3 . La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

4 . La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

5 . La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma quattro, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Art. 27. (art. 17 cod. Str.) (fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati)

1 . La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

A) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;

B) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Art. 28. (art. 18 cod. Str.) (fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)

1 . Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:

A) 30 m per le strade di tipo a;

B) 20 m per le strade di tipo d;

C) 10 m per le strade di tipo e ed f. Paragrafo 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade (artt. 20-22 codice della strada)

Art. 29. (art. 20 cod. Str.) (ubicazione di chioschi od altre installazioni)

1 . Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi quattro e cinque, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma due, e 20, comma due, del codice.

Art. 30. (art. 21 cod. Str.) (segnalamento temporaneo)

1 . I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma tre, del codice.

2 . I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo. 3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

4 . I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro di lavori pubblici, da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica.

5 . Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

6 . In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. Ii.382) recante le seguenti indicazioni:

 

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